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Sez. 3, Sentenza n. 39897 del 24/06/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 260422 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Mutamento di destinazione d'uso - Titolo abilitativo - Necessità - Tipologia - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260422-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso senza opere è assoggettato a D.I.A. (ora SCIA), purché intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria o, se il cambio d'uso sia eseguito nei centri storici, anche all'interno di una stessa categoria omogenea. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la sentenza impugnata, che aveva ritenuto integrare il reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001, la condotta consistita nell'aver liberamente modificato la destinazione d'uso di un immobile da albergo ad abitazione come foresteria per ospiti o dipendenti, sebbene non fossero state realizzate opere edilizie).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)