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Sez. 1, Sentenza n. 9119 del 30/08/1999 (Rv. 529526 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - REGIME PATRIMONIALE LEGALE | Comunione tacita familiare o impresa familiare - Acquisto di un immobile da parte di un partecipante - Denaro utilizzato - Provenienza dall'attività economica comune - Presunzione - Insussistenza - Onere della prova della contitolarità - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529526-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - REGIME PATRIMONIALE LEGALE

Sia per le comunioni tacite familiari, già contemplate dall'art. 2140 cod. civ., sia per l'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 151 del 1975, il cui art. 205 ha abrogato il citato art. 2140), non è configurabile alcuna presunzione che il denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio ed in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall'attività economica comune, attesa la compatibilità del fondo comune costituito da detti utili con un patrimonio personale dei partecipanti. Ne consegue, che il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare - idoneo ad estendersi di diritto agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza bisogno di mandato degli altri, né di successivo negozio di trasferimento - ha l'onere di fornire la relativa prova, tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, ma postula atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni, nonché di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali (la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che - nel respingere la domanda della moglie che chiedeva d'essere dichiarata titolare per metà di tutti gli immobili intestati al marito, in virtù del regime di comunione legale dei beni e/o della comunione tacita familiare - aveva osservato che la donna aveva invano tentato di provare la sussistenza di una comunione tacita familiare, di un patrimonio comune volontariamente costituito, di una comune attività lavorativa, della comunanza dei profitti e delle perdite, ma non, come sarebbe stato necessario, dell'acquisto dei beni mediante denaro comune ai coniugi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)