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Sez. 2, Sentenza n. 283 del 29/01/1973 (Rv. 362162 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - PRETESO ESERCIZIO DI UN PROPRIO DIRITTO (FECI, SED IURE FECI) - IRRILEVANZA - VOLONTA DI PROCURARE DANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362162-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - ANIMUS TURBANDI - PRETESO ESERCIZIO DI UN PROPRIO DIRITTO (FECI, SED IURE FECI) - IRRILEVANZA - VOLONTA DI PROCURARE DANNO - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'Esercizio dell'Azione di manutenzione, l'animus turbandi consiste nella volonta di compiere un atto che modifichi ed alteri l'altrui possesso, volonta che puo ben ravvisarsi anche nella semplice consapevolezza di tale modificazione od alterazione e del conseguente divieto, espresso o tacito, del possessore. Pertanto l'animus turbandi, come non richiede necessariamente la specifica intenzione di arrecare pregiudizio, cosi non resta escluso se l'autore dell'atto lo compia con l'intenzione di esercitare un proprio diritto e di conseguire per se uno scopo utile. (Conf 990/69, mass n 339439).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1070

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)