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Sez. 2, Sentenza n. 590 del 24/01/1980 (Rv. 403972 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DIRITTO DI VOTO - COMPROPRIETA PRO INDIVISO DI UN PIANO O PORZIONE DI PIANO - CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA DI UNO DEI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403972-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DIRITTO DI VOTO - COMPROPRIETA PRO INDIVISO DI UN PIANO O PORZIONE DI PIANO - CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA DI UNO DEI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - SUFFICIENZA.*

Affinche uno dei comproprietari pro-indiviso di un piano o porzione di piano compreso in un edificio condominiale possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea del condominio, nonche validamente rappresentato nella medesima, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della stessa unita immobiliare, non si richiede alcuna particolare formalita, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza al secondo comproprietario. (Conf 124/78, mass n 389421).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)