diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5209 del 13/06/1987 (Rv. 453809 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - RICORRENZA - ONERE PROBATORIO - A CARICO DELLA PARTE INTERESSATA - CONTENUTO - DEDUZIONE DELLA PENDENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE LA SENTENZA PRONUNCIATA NEL GIUDIZIO DI CUI SI ASSUME LA PREGIUDIZIALITÀ - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453809-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - RICORRENZA - ONERE PROBATORIO - A CARICO DELLA PARTE INTERESSATA - CONTENUTO - DEDUZIONE DELLA PENDENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE LA SENTENZA PRONUNCIATA NEL GIUDIZIO DI CUI SI ASSUME LA PREGIUDIZIALITÀ - INSUFFICIENZA.*

La prova per ottenere la sospensione necessaria di un giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. - che incombe alla parte che la invoca - deve riguardare l'esistenza in concreto della situazione che la giustifica, sicché non è sufficiente la sola pendenza del termine legale per impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di cui si assume la pregiudizialità, la quale crea una mera aspettativa che può anche non realizzarsi, essendo necessaria la documentazione dell'avvenuta impugnazione di quella sentenza. (V 4688/83, mass n 429580; (V 670/83, mass n 425411).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)