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Sez. L, Sentenza n. 4673 del 22/05/1987 (Rv. 453327 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CAPO SERVIZIO E CAPO REDATTORE - DISTINZIONE - REQUISITI RISPETTIVI EX ART. 11 DEL CCNL 10 GENNAIO 1959.*
Stato
decisa il 1987-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453327-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CAPO SERVIZIO E CAPO REDATTORE - DISTINZIONE - REQUISITI RISPETTIVI EX ART. 11 DEL CCNL 10 GENNAIO 1959.*

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, i requisiti delle qualifiche di capo servizio e di capo redattore sono previsti - salva una successiva e più favorevole normativa contrattuale di diritto comune - dall'art. 11 del C.C.n.L. 10 gennaio 1959 reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, norma che ha generale portata precettiva avendo il suddetto contratto collettivo assunto natura e forza di legge; pertanto, la prima qualifica richiede - salva l'ipotesi dell'espresso riconoscimento scritto della qualifica medesima - un requisito soggettivo, consistente nella attribuzione della responsabilità di un determinato servizio redazionale e del compito di coordinare e rivedere il lavoro di uno o più redattori fissi, ed uno oggettivo, consistente nell'avere la redazione più di cinque dipendenti; invece la seconda qualifica richiede che le mansioni del dipendente abbraccino la sorveglianza e la coordinazione dell'intero lavoro redazionale in un determinato arco di tempo e che lo stesso sia sovraordinato ad altri capi servizio. (V 3577/83, mass n 428464; (Conf 2383/86, mass n 445504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)