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Sez. 3, Sentenza n. 2517 del 10/04/1986 (Rv. 445616 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE - APPREZZAMENTO DELL'IDONEITÀ DELL'IMMOBILE - VALUTAZIONE DELLO STESSO LOCATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445616-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE - APPREZZAMENTO DELL'IDONEITÀ DELL'IMMOBILE - VALUTAZIONE DELLO STESSO LOCATORE - LIMITI.*

In tema di necessità del locatore di destinare l'immobile locato all'Esercizio in proprio di un'attività commerciale, è rimesso allo stesso locatore l'apprezzamento dell'idoneità dello immobile a soddisfare le dedotte esigenze, anche attraverso opportune modificazioni ovvero perseguendo la disponibilità di altro immobile contiguo di sua proprietà, restando la possibilità di recesso esclusa soltanto dalla impossibilità assoluta di sfruttamento dell'immobile richiesto per l'indicata destinazione. (Conf 5418/83, mass n 430341).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)