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Sez. 3, Sentenza n. 6852 del 21/11/1986 (Rv. 448958 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DESTINAZIONE DELLO IMMOBILE LOCATO A PROPRIA ABITAZIONE - SCELTA DEL LOCATORE - INSINDACABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448958-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DESTINAZIONE DELLO IMMOBILE LOCATO A PROPRIA ABITAZIONE - SCELTA DEL LOCATORE - INSINDACABILITÀ.*

In tema di cessazione della proroga legale del contratto di locazione per la necessità del locatore di adibire l'immobile a propria abitazione (ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 253 del 1950), è demandata al locatore stesso la valutazione circa la opportunità e la convenienza della dedotta utilizzazione dello immobile, restando l'eventuale mancata destinazione all'uso indicato soggetta alle sanzioni all'uopo predisposte dalla legge. (Conf 2517/86, mass n 445616; (Conf 5418/83, mass n 430341; (Conf 5338/82, mass n 423128).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)