Sez. 3, Sentenza n. 5418 del 19/08/1983 (Rv. 430341 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ EX ARTT. 29 E 73 DELLA LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - IDONEITÀ DELL'IMMOBILE A SODDISFARE LA NECESSITÀ DEDOTTA - VALUTAZIONE DELL'ISTANTE - SUFFICIENZA - LIMITI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - RECESSO DEL LOCATORE PER NECESSITÀ EX ARTT. 29 E 73 DELLA LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - IDONEITÀ DELL'IMMOBILE A SODDISFARE LA NECESSITÀ DEDOTTA - VALUTAZIONE DELL'ISTANTE - SUFFICIENZA - LIMITI.*
Seppure la necessità del locatore che legittima il recesso dal contratto di locazione di immobile non abitativo, ai sensi degli artt. 29 e 73 della legge n. 392 del 1978, va valutata tenendo conto dell'idoneità dell'immobile richiesto a soddisfare le esigenze che sostanziano la situazione da quello dedotta, tuttavia è pur sempre rimesso all'istante di apprezzare le possibilità di sfruttamento dell'immobile onde fronteggiare l'allegata necessità, eventualmente attraverso opportune modificazioni e sempreché non osti una impossibilità assoluta di sfruttamento. (V 4169/82, mass n 422144).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)