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Sez. 1, Sentenza n. 5668 del 10/10/1997 Cc. (dep. 11/12/1997) Rv. 209000 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Soggetti ammessi allo "speciale programma di protezione" previsto per i "collaboratori di giustizia" - Presunzione di cessazione dei legami con il mondo del crimine - Giudizio di pericolosità - Elementi idonei a superare la detta presunzione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209000-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

Qualora il soggetto nei cui confronti è stata proposta l'applicazione di una misura di prevenzione sia stato ammesso allo "speciale programma di protezione" previsto per i c.d. "collaboratori di giustizia" dall'art.10 del D.L. 15 gennaio 1991 n.8, convertito con modificazioni in L. 15 marzo 1991 n.82, il requisito della pericolosità dev'essere puntualmente accertato sulla base di elementi di fatto idonei a superare la presunzione, derivante dalla suddetta ammissione, che il proposto abbia reciso i propri legami con il mondo del crimine.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 10, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)