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Sez. 2, Sentenza n. 1100 del 07/02/1997 Cc. (dep. 26/02/1997) Rv. 207135 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Fatto non desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio - Nozione.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207135-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari, il <<fatto non desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio>>, in relazione al quale l'art. 297, terzo comma, ultima parte cod. proc. pen. eccezionalmente deroga ai limiti posti alle cosiddetto "contestazioni a catena", deve essere inteso anche come quello che, sebbene noto al giudice nella sua connotazione storica, non sia, tuttavia, sostenuto da gravi indizi di colpevolezza sufficienti a legittimare l'adozione di un nuovo provvedimento restrittivo. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse individuato una diversa decorrenza dei termini di custodia cautelare con riferimento ad un reato di estorsione, già noto per le propalazioni di un collaborante rese prima del rinvio a giudizio dell'imputato, ed al connesso reato di associazione per delinquere, per il quale vi era stato detto rinvio a giudizio, sul presupposto che in ordine al primo fatto solo successivamente erano sorte le condizioni per l'emissione del provvedimento coercitivo, a seguito delle dichiarazioni di altro collaborante)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)