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Sez. 6, Sentenza n. 2135 del 09/05/2000 Cc. (dep. 03/07/2000) Rv. 217560 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Decorrenza dei termini di custodia dal giorno della emanazione della prima ordinanza - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217560-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

In tema di divieto di contestazioni a catena, affinché possa operare la retrodatazione, ai fini della unitaria decorrenza dei termini di custodia cautelare, delle ordinanze emesse successivamente alla prima per lo stesso fatto (o per fatti diversi per i quali sussista una connessione rilevante ai sensi dell'art. 297, comma terzo, c.p.p.), è necessario non solo che i fatti posti a base dei provvedimenti successivi al primo siano noti al giudice prima della data del rinvio a giudizio nel primo procedimento, ma anche che, prima di tale data, i fatti stessi siano apprezzabili in tutta la loro valenza probatoria in modo da integrare quei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare; ne consegue che l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia negato la retrodatazione senza soffermarsi in motivazione su tali punti deve essere annullata con rinvio perché il giudice del rinvio si pronunci in proposito. (Nella specie, risultava dagli atti del giudizio di legittimità che l'esistenza di dichiarazioni di due collaboranti era nota al giudice anteriormente alla data di rinvio a giudizio nel primo procedimento, ma gli esiti sui riscontri estrinseci erano pervenuti al magistrato dopo tale data e che il contenuto delle intercettazioni telefoniche era noto anteriormente alla data del rinvio a giudizio, pur non essendosi il provvedimento impugnato pronunciato sulla loro valenza indiziaria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)