Sez. 1, Sentenza n. 3482 del 19/05/1997 Cc. (dep. 08/09/1997) Rv. 208426 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Eccezione all'ordinaria decorrenza del termine - Fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio - Nozione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., per fatti "non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio" devono intendersi quelli per cui non sono ancora acquisiti, al momento della chiusura delle indagini in ordine ad altro reato contemplato in una precedente ordinanza cautelare e legato da qualificata connessione, gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dal fatto che il P.M. ne abbia notizia storica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)