Sez. 2, Sentenza n. 4437 del 13/08/1985 (Rv. 441897 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - REVOCA DEL LICENZIAMENTO DEL PORTIERE DISPOSTO DALL'AMMINISTRATORE - POTERE DELL'ASSEMBLEA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - REVOCA DEL LICENZIAMENTO DEL PORTIERE DISPOSTO DALL'AMMINISTRATORE - POTERE DELL'ASSEMBLEA.*
Il licenziamento del portiere di un edificio condominiale disposto dall'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 n. 2 cod. civ., non esclude il potere dell'assemblea dei condomini - la quale sia intervenuta sul medesimo oggetto su richiesta dell'amministratore per ratificarne l'operato - di "revocare" il licenziamento stesso. (V 4372/74, mass n 373053; (V 740/72, mass n 356887; (V 2217/71, mass n 353014).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)