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Sez. 3, Sentenza n. 37307 del 04/10/2006 Ud. (dep. 10/11/2006) Rv. 235077 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Commercializzazione di pesce affetto da parassiti - Responsabile del punto vendita - Responsabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235077-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

La responsabilità penale, sotto il profilo della "culpa in vigilando", del responsabile di un punto vendita di catena di supermercati alimentari per il fatto di avere messo in commercio pesce che presenta infezione da parassiti ("stadi larvali cestoidi") deve essere esclusa, anche nell'ipotesi che il piano di autocontrollo stabilito a livello centrale si limiti a prevedere la sola "ispezione visiva da parte del responsabile di reparto", in quanto la rilevabilità dei parassiti da parte di un occhio esperto, la sussistenza di controlli sanitari obbligatori a monte lungo la catena commerciale e la deteriorabilità del prodotto escludono che a livello di punto vendita si possano richiedere accertamenti più complessi della mera ispezione visiva demandata al soggetto preposto al singolo reparto, trattandosi, inoltre, di forma di controllo espressamente previsto dal comma quinto dell'art.9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.531 e dal capitolo 5 del relativo allegato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 531 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 531 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 531 art. 9 com. 5, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)