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Sez. 3, Sentenza n. 36055 del 09/07/2004 Ud. (dep. 08/09/2004) Rv. 229434 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Rinvenimento di carne in cattivo stato di conservazione nella cucina di una mensa scolastica - Titolare della ditta incaricata della gestione della cucina - Responsabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229434-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE

In tema di disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, sulla base della disposizione di cui all'art. 5, comma primo lett. b) della legge 30 aprile 162, n. 283, chiunque detiene per la somministrazione un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere a titolo di colpa per non aver fatto eseguire i controlli necessari ad evitare l'avvio del prodotto al consumo; pertanto il legale rappresentante od il gestore di una società è responsabile per le deficienze della organizzazione di impresa e per la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la valutazione espressa dal giudice di merito circa la responsabilità del titolare dela ditta gestoria della cucina di una mensa scolastica in relazione alla detenzione per il consumo di una quantitativo di carne in cattivo stato di conservazione per la presenza di cariche microbiche).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)