Sez. 5, Sentenza n. 36088 del 27/09/2006 Ud. (dep. 31/10/2006) Rv. 235481 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Evento del reato - Esclusione - Conseguenze.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, la dichiarazione di fallimento non costituisce l'evento del reato di bancarotta, con la conseguenza che รจ del tutto irrilevante il nesso eziologico tra la condotta realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo - che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale - ed il fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)