diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8327 del 22/04/1998 Ud. (dep. 14/07/1998) Rv. 211366 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Evento del reato - Esclusione - Nesso eziologico con la condotta - Esclusione - Previsione dell'insolvenza - Condizione dell'antigiuridicità della condotta - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211366-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il fallimento non costituisce l'evento del reato di bancarotta sicché sarebbe arbitrario pretendere un nesso eziologico tra la condotta, realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale, e il fallimento: di conseguenza, né la previsione dell'insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell'atto dispositivo, né la percezione della sua stessa preesistenza nel momento del compimento dell'atto possono essere condizioni essenziali ai fini dell'antigiuridicità penale della condotta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)