Sez. 5, Sentenza n. 47502 del 24/09/2012 Ud. (dep. 06/12/2012) Rv. 253493 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Stato di insolvenza presupposto del fallimento - Evento del reato - Configurabilità - Nesso di causalità con la condotta distrattiva - Necessità - Conoscenza e volontà dello stesso da parte dell'agente - Necessità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)