Sez. L, Sentenza n. 16206 del 10/07/2009 (Rv. 609939 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Misura - Perequazione delle pensioni - Dipendenti del Banco di Napoli - Personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990 - Regime perequativo ex art.9, secondo comma, d.lgs. n. 503 del 1992 - Disciplina non toccata dalla norma interpretativa ex art. 4, comma 55, della legge n. 243 del 2004 - Dubbi di illegittimità costituzionale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di regime perequativo dei trattamenti pensionistici dei dipendenti del Banco di Napoli, il legislatore, con l' art. 4, comma 55, della legge n. 243 del 2004 ha sopperito alle aporie del sistema fornendo l'interpretazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 503 del 1992, in virtù della quale, a partire dai ratei maturati dal primo gennaio 1994, la perequazione generale doveva applicarsi a tutte le pensioni integrative dei dipendenti degli enti pubblici creditizi, qualunque fosse la data del pensionamento, inclusi i già pensionati di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990, così avvalorando l'orientamento giurisprudenziale favorevole a ravvisare la "ratio legis" del citato d.lgs. n. 503 del 1992 nella necessità di regole uniformi per la perequazione di tutte le pensioni in atto alla data della sua entrata in vigore, senza esentare da questo riassetto gli ex dipendenti degli enti creditizi già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, onde evitare il deprecabile fenomeno delle "pensioni d'annata". Conseguentemente, la citata legge n. 243 non ha toccato la sorte del personale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 357, atteso l'esclusivo riferimento all'art. 3 del medesimo testo normativo, nulla innovando quanto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1990, la cui disciplina sulla perequazione si evince dall'art. 9, secondo comma, del citato d.lgs. n. 503 del 1992 e non implica dubbi di illegittimità costituzionale sotto i profili della ragionevolezza, della lesione dell'autonomia della funzione giurisdizionale, della lesione del diritto di difesa, della difformità di trattamento tra posizioni giuridiche tra loro differenziate, della violazione dei parametri normativi ex artt. 36 e 38 Cost., della lesione dei principi di libertà sindacale, dell'eccesso di delega. Né la disposizione è censurabile per violazione dell'art. 117 Cost., per violazione dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione e ratifica della CEDU, in riferimento al suo art. 6, comma 1, posto che il principio (a quella norma riconducibile) di non ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo d'influire sulla singola causa o su una determinata categoria di controversie non opera ove l'ingerenza della norma retroattiva sia giustificata da motivi imperiosi di carattere generale (nella specie, il programma di razionalizzazione del nuovo sistema previdenziale conseguente alla privatizzazione degli enti pubblici creditizi ed al trasferimento dei regimi esclusivi o esonerativi al regime speciale INPS, con fissazione di regole uniformi per la perequazione di tutte le pensioni in atto alla data della sua entrata in vigore); né, infine, appare desumibile, dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso le porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 39, Costituzione art. 76, Costituzione art. 102, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Legge 23/08/2004 num. 143 art. 4 com. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)