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Sez. 1, Sentenza n. 6960 del 06/07/1999 (Rv. 528309 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Domanda giudiziale - Rapporti con la richiesta di corresponsione dell'indennità di espropriazione - Autonomia delle domande - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528309-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Le domande dirette, rispettivamente, alla determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione sono del tutto autonome ed indipendenti l'una dall'altra, fondandosi su di un diverso "petitum" e su diversa "causa petendi", con la conseguenza che la domanda diretta alla determinazione dell'indennità di occupazione, non potendo ritenersi implicita in quella avente ad oggetto l'indennità di espropriazione, deve essere tempestivamente formulata, in via autonoma, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, a pena di inammissibilità in caso di successiva presentazione in corso di giudizio (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)