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Sez. L, Sentenza n. 1202 del 05/02/1994 (Rv. 485227 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Base retributiva del calcolo ex art. 2120 cod. civ. novellato dalla legge n. 297 del 1982 - Compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno - Inclusione - Condizioni - Compensi per prestazioni espletate con frequenza pur senza periodicità assoluta - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485227-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

Nella base retributiva di calcolo rientrano, ai sensi dell'art. 2120 comma secondo cod. civ. (nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 297/1982) i compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, che siano privi del carattere dell'occasionalità, collegato alla sporadicità ed eccezionalità delle prestazioni svolte per esigenze aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite; ai fini di detto calcolo rileva quindi il compenso per prestazioni espletate con frequenza, ma non necessariamente con periodicità assoluta, connesse alla particolare organizzazione del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)