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Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000 (Rv. 542298 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Pagamento delle spese liquidate in una sentenza comunque esecutiva - Acquiescenza preclusiva del gravame - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542298-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

Il pagamento, anche senza riserva, delle spese processuali liquidate in una sentenza d'appello o, comunque, esecutiva, non può comportare acquiescenza a detta sentenza, neppure quando la relativa effettuazione sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)