Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000 (Rv. 542298 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Pagamento delle spese liquidate in una sentenza comunque esecutiva - Acquiescenza preclusiva del gravame - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
Il pagamento, anche senza riserva, delle spese processuali liquidate in una sentenza d'appello o, comunque, esecutiva, non può comportare acquiescenza a detta sentenza, neppure quando la relativa effettuazione sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)