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Sez. U, Sentenza n. 1616 del 21/02/1997 (Rv. 502601 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Adempimento di una sentenza o di un provvedimento esecutivo - Acquiescenza preclusiva del gravame - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502601-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'adempimento di un provvedimento esecutivo (nella fattispecie, un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo) non può essere interpretato come acquiescenza al medesimo, potendo esso essere motivato dalla volontà dell'obbligato di sottrarsi all'esecuzione forzata, senza, per questo, rinunciare alla proposizione di impugnazione o opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)