Sez. 1, Sentenza n. 11857 del 19/05/2006 (Rv. 590823 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Devoluzione della controversia ad arbitri - Questione - Natura - Di competenza in senso tecnico - Esclusione - Questione di merito - Fattispecie - Relativa eccezione - Regime processuale e preclusioni - Delle eccezioni di natura sostanziale.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
In tema di arbitrato, lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale (nella specie, il giudice di merito, rilevato che le questioni afferenti il deferimento delle controversie agli arbitri irrituali attenevano non all'incompetenza, ma all'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, ne aveva correttamente tratto la conseguenza che la relativa eccezione fosse soggetta al regime processuale delle eccezioni di natura sostanziale ed alle relative preclusioni ove proposta, come nel caso, dopo la scadenza dei termini per la costituzione ovvero dopo il termine di cui all'art. 183 cod.proc.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)