Sez. 1, Sentenza n. 13516 del 21/07/2004 (Rv. 574727 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Devoluzione della controversia ad arbitri - Relativa questione - Natura - Questione di competenza in senso tecnico - Esclusione - Sentenza risolutiva della stessa - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
In tema di arbitrato, lo stabilire se una controversia debba essere decisa dal giudice ordinario o dagli arbitri non integra una questione di competenza in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi all'ambito della cognizione attribuita agli arbitri dalla convenzione arbitrale; ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui sia stata impropriamente redatta in termini di affermazione o negazione della competenza del giudice, la sentenza risolutiva della predetta questione resta pur sempre una pronuncia di merito, da impugnare nei modi ordinari anziché con il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)