Sez. 3, Ordinanza n. 20351 del 21/10/2005 (Rv. 584555 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Rapporti tra arbitri e giudici ordinari - Competenza - Configurabilità - Insussistenza - Eccezione relativa all'applicazione di clausola compromissoria - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
In tema di arbitrato - tanto rituale quanto irrituale - l'accertare se una controversia debba venir decisa dal giudice ordinario o da un collegio arbitrale non integra in nessun caso gli estremi di una questione di competenza (con conseguente inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza, necessario o facoltativo), o di pregiudizialità, bensì una tipica questione di merito in ordine alla validità ed all'interpretazione della clausola compromissoria, ragion per cui la relativa disputa non può in alcun modo costituire valido motivo per una regressione processuale ovvero per la configurazione di una pregiudizialità necessaria rilevante ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)