Sez. 2, Sentenza n. 2218 del 07/05/1999 Cc. (dep. 20/12/1999) Rv. 215088 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | "Per relationem" - Ammissibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di provvedimenti cautelari, la motivazione può essere fatta anche "per relationem", ma perché essa possa in tal caso essere considerata legittima è necessario che non faccia riferimento ad un precedente, lontano, altro provvedimento - (in quanto, in tal caso, mancherebbe una aggiornata valutazione delle risultanze probatorie e delle esigenze cautelari) - ma faccia bensì rinvio ad altro, analogo e recente provvedimento (sempre che, nelle more, non siano intervenuti mutamenti nella situazione di fatto e processuale). È necessario, altresì, che l'ordinanza richiamata sia conosciuta o conoscibile dall'interessato per modo che questi sia posto in grado di controllarne (esaminando il precedente provvedimento) la congruenza, la logicità e, quindi, la legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)