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Sez. 6, Sentenza n. 1072 del 29/02/2000 Cc. (dep. 30/05/2000) Rv. 216317 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | "Per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Valutazione della fattispecie in esame - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216317-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

L'ordinanza con la quale il giudice applica la misura della custodia cautelare può essere motivata facendo richiamo anche "per relationem" ad altro provvedimento attinente gli stessi fatti, allorché, il giudice abbia cura di "qualificare", agli effetti del quadro di gravità indiziaria e della sussistenza delle esigenze cautelari, gli elementi già indicati in precedenza, così dimostrando non una supina, apodittica ed immotivata adesione al precedente provvedimento, ma una sia pur sintetica e sommaria valutazione dei contenuti di questo, agli effetti della legittimità della misura cautelare imposta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)