Sez. L, Sentenza n. 22524 del 01/12/2004 (Rv. 578486 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI | Concorso per promozione a categoria superiore - Violazione degli obblighi di correttezza da parte del datore di lavoro - Azione di risarcimento del danno per perdita di "chance" - Oneri probatori a carico del lavoratore - Dimostrazione della concreta possibilità del lavoratore di conseguire la promozione - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI
Quando il lavoratore lamenta la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una procedura concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore, criteri di correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della "par condicio" fra gli aspiranti, chiedendo il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (perdita di "chance"), ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo del probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, in relazione alla domanda di un dipendente dell'ente Poste inquadrato nella ex V categoria di condanna dello stesso ente al risarcimento del danno sofferto per la perdita della possibilità di promozione per non aver avuto notizia, in quanto, assente per malattia, non aveva ricevuto la prevista comunicazione telegrafica al proprio domicilio della procedura concorsuale per la copertura dei posto vacanti nell'area quadri di II livello, la C.A. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda, in quanto il ricorrente non aveva provato l'esistenza di un danno scaturente dalla condotta della società datrice di lavoro, limitandosi a sottolineare che avrebbe avuto probabilità di successo quanto meno pari a quella degli altri due dipendenti risultati vincitori, senza però indicare i criteri selettivi in base ai quali detto avanzamento doveva avvenire, e senza procedere alla doverosa comparazione, alla stregua di detti criteri, della sua posizione con quella dei due predetti dipendenti.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)