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Sez. U, Sentenza n. 12294 del 28/11/1995 (Rv. 494842 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Ente autonomo del porto di Palermo - Ente pubblico economico - Azione di responsabilità patrimoniale nei confronti degli amministratori e dei funzionari - Per atti compiti nell'attività economica di gestione dell'ente - Devoluzione alla giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494842-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

L'Ente Autonomo del Porto di Palermo, istituito con legge n. 1268 del 1961, ha natura di ente pubblico economico, in quanto svolge, in via preminente rispetto a quella di costruzione ed impianto delle attrezzature portuali, un'attività di gestione di tali attrezzature e di offerta agli utenti dei servizi portuali, la quale, al pari dell'analoga attività affidata in genere agli enti autonomi degli altri parti, integra esercizio di un'impresa commerciale, ancorché in regime di tipo monopolistico. Ne deriva che è da escludersi la giurisdizione della Corte dei conti in ordina all'azione di responsabilità patrimoniale, promossa nei confronti degli amministratori o dei funzionari di detto ente pubblico economico per gli atti da essi posti in essere, non nell'esercizio di poteri discrezionali di natura amministrativa, bensì nell'ambito della gestione, con strumenti privatistici, dell'attività imprenditoriale dell'ente medesimo (nella specie, conferimento d'incarico di direzione dei lavori di manutenzione del porto a professionista esterno all'ente, in base a rapporto di prestazione d'opera professionale regolato dalle norme di diritto privato), in quanto l'indagine sulla sussistenza dell'indicata responsabilità non implica valutazione degli obblighi esistenti all'interno della p.a., ma deve essere condotta unicamente in base ai principi generali che regolano le obbligazioni di diritto civile e, di conseguenza, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/11/1961 num. 1268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)