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Sez. 3, Sentenza n. 15023 del 21/11/2000 (Rv. 541963 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notificazione al procuratore anziché alla parte personalmente - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Ammissibilità - Impugnazione contro gli eredi - Notificazione oltre l'anno al procuratore della parte deceduta - Equiparazione alla notificazione fatta oltre l'anno al procuratore anziché alla parte - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541963-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'art. 330, comma terzo cod.proc.civ., a norma del quale decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se ammessa, si notifica personalmente, secondo gli artt. 137 ss. cod.proc.civ., riguarda anche il caso in cui si tratta di notificare un'impugnazione a integrazione del contraddittorio. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, anziché alla parte personalmente, è viziata da nullità sanabile, cosicché il giudice, dopo averla dichiarata, può ordinare di rinnovare la notificazione in modo valido se l'ordine non trovi ostacolo nel fatto d'essere già stato dato una volta. Tale situazione non si differenzia da quella dell'impugnazione contro gli eredi e notificata oltre l'anno al difensore che aveva rappresentato, non gli eredi, ma la parte deceduta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)