diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 26497 del 17/12/2009 (Rv. 610481 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Oggetto - Somme riscosse per conto del Ministero delle Finanze e detenute dal concessionario del servizio di riscossione - EspropriabilitĂ  - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610481-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico; ne consegue che, per la realizzazione di crediti di terzi verso il Ministero delle Finanze, non possono essere pignorati, presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)