Sez. 3, Sentenza n. 26497 del 17/12/2009 (Rv. 610481 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Oggetto - Somme riscosse per conto del Ministero delle Finanze e detenute dal concessionario del servizio di riscossione - EspropriabilitĂ - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico; ne consegue che, per la realizzazione di crediti di terzi verso il Ministero delle Finanze, non possono essere pignorati, presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)