Sez. 3, Sentenza n. 10284 del 05/05/2009 (Rv. 607860 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Espropriazione nei confronti degli enti pubblici - Ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Pignorabilità presso le banche delegate alla riscossione di tributi di crediti dell'ente pubblico - Inammissibilità - Fondamento - Intervenuto esaurimento del rapporto tributario tra ente pubblico e contribuente - Rilevanza - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore (ai sensi degli artt. 2740 e 2910 cod. civ.) subisce, per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico. Conseguentemente, per la realizzazione di crediti di terzi verso la P.A., non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l'ente e il contribuente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2910, DPR 26/10/1973 num. 633 art. 38, Legge 12/11/1976 num. 751 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)