Sez. 2, Sentenza n. 5925 del 15/06/1999 (Rv. 527503 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Disposizioni limitative della capacità a deporre - Natura di norme di ordine pubblico - Esclusione - Conseguenze - Rinuncia alla proposizione o alla riproposizione della relativa eccezione - Legittimità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
Le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre non costituiscono norme di ordine pubblico, ma sono dettate nell'esclusivo interesse delle parti che possono, pertanto, del tutto legittimamente rinunciare, anche tacitamente, per effetto di un comportamento concludente, a proporre la relativa eccezione, e tale rinuncia possono manifestare anche successivamente alla proposizione ed al rigetto dell'eccezione stessa, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto (non riproponendo, ad esempio, come nel caso di specie, in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di incapacità già in precedenza rigettata dal G.I.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)