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Sez. 2, Sentenza n. 1042 del 25/02/1989 (Rv. 461996 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - RIGETTO CON ORDINANZA DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MANCATO RECLAMO AL COLLEGIO E MANCATA RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - RINUNCIA ALLA ECCEZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461996-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - RIGETTO CON ORDINANZA DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - MANCATO RECLAMO AL COLLEGIO E MANCATA RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - RINUNCIA ALLA ECCEZIONE - CONSEGUENZE.*

Qualora il giudice istruttore abbia con ordinanza respinto l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ. e la parte interessata non abbia proposto reclamo al collegio, né abbia riproposto la questione in Sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento, deve intendersi che, con tale comportamento, essa abbia, in sostanza, rinunciato ad avvalersi dell'eccezione, cosicché non può impugnare la sentenza per carenza di motivazione sul punto. (V 787/76, mass n 379441; (V 253/74, mass n 367879).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)