Sez. 1, Sentenza n. 787 del 09/03/1976 (Rv. 379441 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO RECLAMO O RIPROPOSIZIONE AL COLLEGIO - RICHIESTA IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON AMMESSA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATO RECLAMO O RIPROPOSIZIONE AL COLLEGIO - RICHIESTA IN APPELLO - PRECLUSIONE.*
Qualora il giudice istruttore di primo grado abbia con ordinanza respinta una istanza di prova e la parte non abbia proposto reclamo al collegio, ne abbia riproposto la questione in Sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi che, con tale comportamento, la parte interessata abbia, in sostanza, rinunziato ad avvalersi del mezzo di prova e che, percio, questo non possa nuovamente essere richiesto in fase di appello. (Conf 253/74, mass n 367879).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)