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Sez. L, Sentenza n. 491 del 20/01/1987 (Rv. 450222 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SANZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO E REINTEGRAZIONE NELLA PRECEDENTE POSIZIONE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450222-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - SANZIONI - RISARCIMENTO DEL DANNO E REINTEGRAZIONE NELLA PRECEDENTE POSIZIONE DI LAVORO.*

La conseguenza dell'illegittimo mutamento delle mansioni del lavoratore subordinato, disposto dal datore di lavoro in violazione della prescrizione contenuta nell'art. 2103 cod. civ., è costituita, non già unicamente dal risarcimento del danno, ma anche dal ripristino dalla situazione originaria mediante reintegrazione del lavoratore nella precedente posizione di lavoro. (V 2335/83, mass n 427188; (V 5052/81, mass n 415842).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)