Sez. L, Sentenza n. 2335 del 30/03/1983 (Rv. 427188 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO MEDIANTE ADIBIZIONE A MANSIONI DIVERSE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO MEDIANTE ADIBIZIONE A MANSIONI DIVERSE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato può essere eseguita, nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, anche mediante l'adibizione a mansioni diverse da quelle svolte precedentemente, sempreché, a norma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., la nuova destinazione del lavoratore sia giustificata da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, sopravvenute all'illegittimo licenziamento, e le diverse mansioni siano equivalenti alle precedenti e non comportino una diminuzione della retribuzione. (V 2376/81, mass n 413133).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)