Sez. 5, Sentenza n. 15209 del 29/11/2001 (Rv. 550755 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI | Forma scritta - Necessità - Sussistenza - Autorizzazione orale - Conseguenze - Inutilizzabilità degli atti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI
L'autorizzazione all'accesso nei locali dell'impresa ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 633/1972 deve essere rilasciata per iscritto dall'autorità competente, essendo eccezionali le ipotesi (relative a casi in cui l'atto scritto è reso impossibile da situazioni di fatto o di assoluta urgenza) in cui l'Amministrazione agisce, con rilevanza verso i terzi, con atti meramente verbali, e alla mancanza del requisito della forma scritta dell'autorizzazione consegue l'inutilizzabilità degli atti eseguiti in base ad essa, essendo sottoposta a controllo giudiziario la legittimità dell'acquisizione degli elementi forniti dall'Amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)