Sez. 1, Sentenza n. 12050 del 27/11/1998 (Rv. 521169 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Accesso domiciliare - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Natura - Disciplina ex art. 52 d.P.R. n. 633/72 - Violazione - Rilevanza - Dati acquisiti a seguito di accesso illegittimo risultanti poi da una perizia eseguita in sede penale - Utilizzabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica ad eseguire l'accesso nell'abitazione del contribuente, prevista dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, cui rinvia l'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ha natura di atto amministrativo tipicamente discrezionale, deve avere una motivazione, ancorché possa esaurirsi anche in espressioni sintetiche di significato implicito ovvero risolversi nel semplice richiamo alla nota della guardia di finanza che faccia riferimento agli indizi di violazioni. Il rispetto della disciplina per l'accesso nella abitazione del contribuente è sindacabile in via incidentale nel momento in cui il giudice tributario valuta la sufficienza e la legittima acquisizione degli elementi forniti dall'amministrazione finanziaria, senza che la eventuale violazione della norma sopraindicata possa ritenersi superata dal fatto che l'atto di accertamento dell'amministrazione finanziaria utilizzi dati contenuti in una perizia espletata in sede penale che si basi sugli stessi elementi probatori acquisiti illegittimamente nel corso dell'accesso domiciliare nei confronti del contribuente, atteso che anche quando il sospetto di evasione fiscale dia luogo ad un procedimento penale, l'attività amministrativa regolata dall'art. 52 del d.P.R. n. 633/72 si colloca su un piano diverso e distinto rispetto alle perquisizioni di cui all'art. 250 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)