Sez. 2, Sentenza n. 13135 del 09/09/2003 (Rv. 566667 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Impugnazione della sentenza della Corte di cassazione per revocazione per contrasto di giudicati - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
Rispetto ad una sentenza emessa dalla Corte di cassazione, l'impugnazione per revocazione è limitata al caso di errore di fatto ai sensi dell'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., sicché detto rimedio non è esperibile nell'ipotesi in cui si assuma il contrasto della sentenza stessa con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)