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Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014 Cc. (dep. 13/01/2015) Rv. 261724 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Giudicato cautelare - Ambito di operatività - Elementi nuovi - Valutazione - Necessità.
Stato
decisa il 2014-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261724-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di c.d. giudicato cautelare, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate e non anche quelle deducibili e non dedotte; pertanto, detta preclusione opera allo stato degli atti, ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice cautelare ha respinto l'appello dell'indagato avverso il rigetto dell'istanza di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo richiamando una precedente ordinanza nella quale non erano state esaminati ulteriori allegati documentali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)