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Sez. 1, Sentenza n. 2340 del 08/07/1968 (Rv. 334669 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - OMISSIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - AZIONE DINANZI ALL'AGO- NECESSITA DEL PREVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - ONERE DEL TERMINE SEMESTRALE DALLA PUBBLICAZIONE DE3 RUOLO- SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334669-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - OMISSIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - AZIONE DINANZI ALL'AGO- NECESSITA DEL PREVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE - ONERE DEL TERMINE SEMESTRALE DALLA PUBBLICAZIONE DE3 RUOLO- SUSSISTENZA.*

Qualora sia stata omessa la procedura di accertamento tributario, il contribuente puo adire l'autorita giudiziaria senza che la relativa Azione possa ritenersi improponibile per il mancato procedimento amministrativo, ma la proposizione della domanda deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli. Questo principio si applica anche in tema di imposta comunale sulle industrie, in relazione alla quale la legge attribuisce non gia ai comuni, ma agli uffici distrettuali delle imposte la Competenza di determinare la base imponibile e di ripartire tale imponibile tra i vari enti interessati, giacche agli uffici erariali e devoluto il solo compito valutativo dei redditi imponibili, mentre, attesa l'assoluta autonomia dell'imposta sulle industrie rispetto all'imposta di RM, esclusivamente ai comuni e attribuito il potere di imposizione in ordine a tale tributo. (V. 2311-39 1267-36).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)