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Sez. 1, Sentenza n. 16030 del 19/12/2001 (Rv. 551244 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione allo straniero ex art. 7 legge 241/1990 - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551244-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'autorità procedente non ha nessun obbligo, ex art. 7 della legge 241/1990, di comunicare allo straniero stesso l'avvio del procedimento, in quanto, trattandosi di procedimento improntato ad indubbie esigenze di celerità (come è dato desumere dalle norme di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998), l'atto che va a formarsi (e cioè il decreto di espulsione) non presuppone alcuna procedura amministrativa, ma si forma nel momento stesso in cui l'autorità verifica l'esistenza dei suoi presupposti.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)