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Sez. 1, Sentenza n. 15390 del 15/10/2003 (Rv. 567450 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Procedimento di espulsione - Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione allo straniero ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990 - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567450-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

La necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si estende alla procedura di espulsione dello straniero.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)