Sez. L, Sentenza n. 4096 del 18/06/1986 (Rv. 446892 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INSUFFICIENZA - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO PREVISTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INSUFFICIENZA - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL GIUDICE.*
La prescrizione dell'art. 36, primo comma, cost., che assicura al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente per i bisogni suoi e della sua famiglia, è applicabile anche alla regolamentazione collettiva post-corporativa ove il trattamento retributivo da quest'ultima previsto sia inadeguato in relazione al precetto costituzionale, non essendo le tariffe rispondenti alle reali condizioni del mercato del lavoro. È necessario però che il giudice del merito tenga conto del compenso globale, comprensivo degli emolumenti accessori, percepito dal lavoratore, e di ogni altro elemento di fatto che caratterizza il rapporto, fermo restando che l'Onere di provare la qualità e quantità del lavoro svolto nonché l'insufficienza dei minimi tabellari contrattuali ricade sul lavoratore medesimo. (V 6445/84, mass n 438026; (V 1153/83, mass n 425935).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)