Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 10/06/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160415 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE CON SOLI PILASTRI - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE CON SOLI PILASTRI - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Ai fini dell'applicabilità dell'amnistia concessa con d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, il concetto di volume illegittimamente realizzato comprende non soltanto lo spazio racchiuso da pareti nelle tre dimensioni, ma altresì l'area racchiusa nei pilastri di elevazione, giacché questi delimitano una porzione di volume e realizzano - sia pure immaterialmente - una trasformazione urbanistica dello spazio, asservendolo abusivamente a fini edilizi. (Conf mass n 159440; (Conf mass n 149521).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)