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Sez. 3, Sentenza n. 5499 del 11/03/1983 Ud. (dep. 07/06/1983) Rv. 159440 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE CON SOLI PILASTRI - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159440-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE CON SOLI PILASTRI - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 lett. C) n. 1 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia, poiché l'esclusione concerne ogni violazione che comporti una non limitata entità del volume illegittimamente realizzato, bisogna far riferimento alle dimensioni dell'area concretamente impegnata per effetto della costruzione, indipendentemente dalla tamponatura dei muri perimetrali e dalla destinazione del manufatto edilizio. (Conf mass n 149521).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., Legge 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)