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Sez. 3, Sentenza n. 6277 del 28/04/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149521 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE CON SOLI PILASTRI - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA (ART. 2 LETT. C D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413) - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149521-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE CON SOLI PILASTRI - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA (ART. 2 LETT. C D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413) - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 lettera C) del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, nel caso di costruzione eretta nelle sole strutture portanti (pilastri), priva di mura perimetrali e di copertura, si devono intendere come volumi illegittimamente realizzati quelli che risultano tecnicamente realizzati quelli che risultano tecnicamente impegnati in relazione all'area edificata ed alle altezze delle strutture in corso di erezione, trattandosi di spazi che nel loro insieme attuano già una illegittima trasformazione morfologica del territorio, e vanno perciò computati ai fini della commisurazione oggettiva dell'illecito e dei suoi effetti penali.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)